statuto e regolamento

art.1 – DENOMINAZIONE

È istituita la Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, SIEP-IALE con sede legale presso il Museo di Storia Naturale della Lunigiana – Fortezza della Brunella – 54011 Aulla (MS). La Società Italiana di Ecologia del Paesaggio è membro della IALE (International Association of Landscape Ecology).
L’appartenenza alla SIEP-IALE non dà diritto ad alcun titolo né professionale, né accademico.
I soci per la loro qualifica accademica e/o professionale fanno riferimento ai rispettivi titoli di studio e/o accademici e agli Ordini e/o Collegi e/o Associazioni di appartenenza.
L’Associazione è aperta a quanti, studiosi di varia estrazione, amministratori,
professionisti e imprese, si occupano di Ecologia del Paesaggio.

art.2 – FINALITA’

La SIEP-IALE ha come obiettivi di:
• aggregare quanti siano interessati e/o attivi per ragioni culturali e/o professionali all’Ecologia del Paesaggio;
• promuovere e divulgare l’Ecologia del Paesaggio mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente all’Ecologia del Paesaggio;
• crearsi quale interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti la materia;
• proporsi quale collegamento tra Enti, professionisti e pianificatori e mondo scientifico;
• mantenere i contatti con altre società, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e persone che si occupano di Ecologia del Paesaggio a livello nazionale e internazionale, operatori del settore e della gestione ambientale;
• trasmettere e distribuire il bollettino IALE e la corrispondenza IALE ai soci, oltre ai resoconti dell’attività di SIEP-IALE;
• perseguire esclusivamente finalità di utilità collettiva, disinteressata, apartitica e senza fini di lucro;
• utilizzare i mezzi economici della Associazione esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione.

art.3 – SOCI

Fanno parte della Associazione, purché condividano il presente Statuto, le seguenti categorie:
a) soci studenti;
b) soci ordinari;
c) soci Enti;
d) soci onorari.
Possono essere:
a) soci studenti gli iscritti a corsi universitari (da laurea triennale a scuole di dottorato), i borsisti e gli assegnisti di ricerca interessati all’Ecologia del Paesaggio;
b) soci ordinari coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano dimostrato competenza nell’Ecologia del Paesaggio, o abbiano contribuito agli studi al progresso ed alla divulgazione di questa disciplina;
c) soci Enti le pubbliche amministrazioni, le Associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri organismi, anche privati, che svolgono attività nel campo dell’Ecologia del Paesaggio o nei campi affini. La rappresentatività e la eleggibilità dei soci Enti è normata dal Regolamento;
d) soci onorari coloro che, cittadini italiani o italiani residenti all’estero o stranieri, abbiano contribuito al perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione o abbiano acquisito motivati meriti nei confronti della stessa.
L’ammissione all’Associazione avviene dietro presentazione di una domanda scritta secondo il Regolamento. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN). I soci onorari sono nominati dall’Assemblea Generale su proposta del CDN. L’ammissione dei soci Enti è deliberata dal CDN. Le decisioni del CDN sulle ammissioni e nomine di cui ai precedenti commi sono insindacabili e contro di esse non è ammesso appello. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali della Associazione, nonché a partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome della Associazione e di osservare le regole dettate dalla stessa e dalle istituzioni ed associazioni alle quali la stessa aderisce. Si cessa dalla qualità di socio:
1) per dimissioni;
2) per esclusione, deliberata dal CDN in caso di violazione delle norme dello Statuto, o di morosità ed altri casi di particolare gravità disciplinati dal Regolamento.
Le quote sociali sono stabilite dal Regolamento.

art.4 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea Generale;
• il Consiglio Direttivo Nazionale;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri.
Le cariche di componente del CDN, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

art.5 – ASSEMBLEA GENERALE

È il massimo organo deliberativo della Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi in via Ordinaria una volta all’anno, e in via Straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal CDN, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 dei soci. L’Assemblea Generale annuale:
• esamina l’attività svolta dall’Associazione nell’annata precedente;
• traccia il programma dell’anno successivo;
• traccia le direttive generali;
• stabilisce il programma di massima per l’attività dell’associazione;
• approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
• approva la relazione generale;
• approva i bilanci consuntivi e preventivi;
• decide sui problemi patrimoniali;
• decide sulle proposte di variazioni delle quote sociali;
• stabilisce la sede dell’Assemblea annuale successiva. Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e sulla relazione morale deve procedersi nella tornata ordinaria.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno, del luogo e dell’ora è diramato dal Presidente, a mezzo di lettera semplice o di e-mail o altro contatto fornito dal socio e deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all’ora stabilita, l’Assemblea si riunisce validamente dopo trascorsa un’ora, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti. Alle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sul Regolamento e sue modifiche, sullo scioglimento della Associazione, deve procedersi in apposita Assemblea Straordinaria. Per la deliberazione per lo scioglimento della Associazione è necessario in ogni caso il voto di almeno 2/3 dei soci; la relativa delibera è adottata a maggioranza di 2/3 dei votanti. Le delibere sulle modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti in Assemblea. A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio; ciascun socio non può ricevere più di 2 deleghe. L’Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario entrambi nominati dall’Assemblea stessa. Della Assemblea deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. All’Assemblea è possibile l’ammissione di ospiti previa decisione del CDN.

art.6 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è costituito da 7 soci, che devono garantire preferibilmente la transdisciplinarietà, in conformità all’Art.2. Nel CDN possono essere eletti 1 socio studente e 1 rappresentate per i soci Enti, salvo non copertura. I membri del CDN sono eletti dai soci in occasione dell’Assemblea generale, con voto segreto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il CDN si riunisce, anche telematicamente, di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione ordinaria viene comunicata telematicamente almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. La convocazione straordinaria può essere chiesta dalla maggioranza semplice dei consiglieri tramite comunicazione scritta, anche per via telematica, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento, specificando l’Ordine del Giorno. Le riunioni del CDN sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le assenze giustificate, sino ad un massimo di 1/4 dei componenti arrotondato per difetto, costituiscono riduzione del numero legale. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può proporre a sua discrezione a fronte di urgenze particolari una votazione telematica ai membri del CDN. La deliberazione avviene a maggioranza di tutto il CDN, via telematica inviate alla Presidenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il CDN elegge nel suo seno il Presidente, 1 (uno) Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutte le cariche dei membri del CDN sono gratuite. Per le attività istituzionali, sono ammissibili unicamente eventuali rimborsi per spese di viaggio di missioni, preventivamente approvate dal CDN.
Spetta al CDN:
• predisporre il programma e la relazione generale annuale dell’attività della Associazione;
• fissare, in particolare, l’indirizzo tematico dell’attività culturale;
• coordinare a tal fine gli studi e le azioni;
• deliberare, anche su proposte dei soci, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere;
• coordinare le attività regionali ed interregionali;
• individuare, seguire e coordinare le attività di interesse nazionale ed internazionale;
• predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
• convocare l’assemblea generale;
• nominare i soci;
• proporre all’Assemblea la nomina dei soci onorari;
• deliberare sulla esclusione dei soci e proporre all’Assemblea lo scioglimento;
• predisporre la costituzione e il funzionamento delle Gruppi di Lavoro (GDL);
• nominare e revocare il personale;
• accettare i lasciti e le donazioni;
• autorizzare le liti attive e passive della Associazione;
• deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento della Associazione;
• deliberare sulle spese di carattere straordinario;
• adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Associazione, anche delegando a singoli soci l’esecuzione degli indirizzi su determinati oggetti.
• deliberare sull’espulsione dei soci;
• verificare il funzionamento delle GDL;
• proporre lo scioglimento dei GDL;
• deliberare i Regolamenti;
• diramare istruzioni per il funzionamento della Associazione;
• adottare in genere tutti i provvedimenti sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’Art. 38 del Codice Civile, necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
I posti di consigliere elettivo, che si rendano eventualmente vacanti per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dai soci che nell’elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché sia rispettata la composizione del CDN fissata nel precedente primo comma. I nuovi consiglieri durano in carica fino al termine del triennio. Il CDN può avvalersi di 1 assistente del CDN per la gestione delle pubbliche relazioni, delle attività dell’Associazione e per gestire le relazioni con i soci. L’assistente può essere compensato con una remunerazione decisa dal CDN.

art.7 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei rapporti interni ed esterni.
Il Presidente convoca e presiede il CDN, firma gli atti sociali e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.
Il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria mediante avviso scritto al domicilio dei Soci, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento.
Il Presidente in caso di assenza o di suo impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente specifiche funzioni.

art.8 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è responsabile:
• dell’organizzazione sociale;
• della redazione delle delibere del Presidente, del CDN e di quelle da proporre all’ Assemblea, nonché delle bozze degli atti sociali;
• della redazione dei verbali delle sedute del CDN;
• della stesura delle convocazioni delle riunioni;
• della tenuta del registro dei Soci e degli altri libri sociali non contabili;
• delle attività sociali e didattiche di supporto all’attività istituzionale;
• della divulgazione di tutte le notizie relative all’Ecologia del Paesaggio;
• delle attività di collegamento e di segreteria con le altre Associazioni, salva diversa disposizione del CDN.

art.9 – TESORIERE

Il Tesoriere:
• cura l’amministrazione della Associazione e ne tiene il bilancio;
• firma, congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato, gli atti finanziari;
• si incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili;
• provvede alla conservazione della proprietà della Associazione ed alle spese, da effettuare su mandato del CDN.
• Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo e li sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; presenta i bilanci vistati dal Collegio dei Revisori all’Assemblea Generale, accompagnandoli con una relazione.

art.10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei Conti sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall’Assemblea Generale, in numero massimo di 3. In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori, subentrano i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In caso non risultino soci con caratteristiche di eleggibilità, il CDN provvede a convocare quanto prima l’Assemblea generale per l’elezione. Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci della Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni del CDN ed esprimere parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell’associazione. In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell’amministrazione della Associazione ha il potere di convocare l’Assemblea Generale Straordinaria. La deliberazione di convocazione dell’assemblea deve essere assunta all’unanimità dei componenti il collegio dei revisori dei conti.

art.11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall’Assemblea Generale, in numero minimo di 2, scelti tra i soci ordinari su proposta del CDN.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Probiviri, si procede a coprirne i posti mancanti fino al numero minimo di 2 con i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In caso non risultino soci con caratteristiche di eleggibilità, il CDN provvede a nominare i Probiviri necessari con funzione pro-tempore fino alla prima Assemblea generale. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all’Associazione e tra questa ed i soci.
Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento. I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano all’accettazione della clausola compromissoria di cui al precedente comma.

art.12 – GRUPPI DI LAVORO

Il CDN anche su proposta di soci può istituire gruppi di lavoro tematici, GDL.
Ai GDL posso partecipare attivamente tutti i soci qualora ne indichino l’intenzione al coordinatore.
Il GDL nomina un suo coordinatore e definisce le modalità di lavoro che ritiene più efficaci.
Il coordinatore riferisce annualmente al CDN dei risultati delle attività del GDL.
Le attività e gli esiti dei GDL sono resi pubblici tramite il sito dell’associazione.
Dopo un biennio di inattività o mancata presentazione di relazione i GDL sono automaticamente sciolti.
Le attività dei GDL sono normate dal Regolamento.

art.13 – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

L’anno finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere alla Sede centrale una quota associativa, stabilita anno per anno, dall’Assemblea annuale su proposta del CDN.
I soci enti sono tenuti inoltre a corrispondere un contributo secondo il numero di dipendenti dell’ente stesso. Il patrimonio della Associazione è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale. È facoltà della Associazione di acquisire, gestire e vendere immobili e mobili nell’ambito dell’oggetto sociale. Le entrate sono costituite:
• dalle rendite patrimoniali;
• dalle quote versate annualmente dai soci;
• dai rimborsi versati dai soci per le attività sociali straordinarie svolte dalla Associazione e ad essi riservate quali organizzazioni di congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative;
• dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca;
• dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore della Associazione o ad essa spettanti e non destinati a capitale.

art.14 – SEZIONI

Nelle Regioni dove esistano almeno 15 soci ordinari possono essere costituite Sezioni regionali delle quali fanno parte i soci risiedenti nella circoscrizione ed i soci Enti che hanno sede o svolgano attività nella circoscrizione. Tale costituzione deve essere deliberata dal CDN. Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Sezione per insufficienza di numero di soci effettivi, si dà luogo all’aggregazione della Regione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza la denominazione di Sezione Interregionale. L’aggregazione è deliberata dal CDN e cessa appena il numero dei soci effettivi renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate la costituzione di una Sezione autonoma. Nelle Provincie autonome qualora esistano 8 soci ordinari possono essere costituite le rispettive Sezioni provinciali delle quali fanno parte tutti i soci residenti nella provincia e i soci enti che hanno sede o svolgano attività nella provincia. La Sezione, nell’ambito della propria circoscrizione, provvede all’attuazione degli scopi fissati all’Art. 2 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento da essa stessa deliberato. Il Regolamento non dovrà essere in contrasto con il presente Statuto ed è soggetto a ratifica da parte del CDN. Per gravi e giustificati motivi il CDN può deliberare il commissariamento delle Sezioni. In caso di particolare gravità di condizioni o fatti accertati in una delle Sezioni, il CDN può proporre all’Assemblea Generale lo scioglimento della stessa.

art.15 – DURATA; SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

La durata della Associazione è illimitata. In caso di estinzione e di scioglimento i beni della stessa verranno devoluti ad altra associazione od ente, nazionali o internazionali, scelti dall’Assemblea Generale, che abbiano fini analoghi a quelli della SIEP-IALE. In caso di estinzione e di scioglimento di una sezione i beni della stessa vengono attribuiti ad altra sezione o alla sede centrale dalla Assemblea Generale con apposita deliberazione, su proposta del CDN. Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore potranno essere deliberati dalla maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni dovranno essere devoluti per finalità di pubblica utilità o ad altre Associazioni con finalità analoghe e senza scopo di lucro.

art.1 – SOCI

1.1. Le persone e gli Enti che ne condividano lo Statuto, sono ammessi in qualità di soci a far parte della SIEP-IALE, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.
1.2. Le modalità di iscrizione all’Associazione sono quelle fissate nell’art. 3 dello Statuto. La domanda di ammissione all’Associazione deve essere inoltrata alla sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale.
1.3. Per assumere la qualifica di socio ordinario o socio studente, i richiedenti devono avanzare richiesta, compilando il modulo scaricabile dal sito dell’Associazione, allegando il proprio curriculum vitae.
1.4. L’Associazione predispone annualmente il repertorio dei soci distinto nelle categorie di cui all’articolo 3 dello Statuto. I soci hanno diritto a consultare e/o richiedere tale repertorio.
1.5. Tutti i soci hanno diritto a comparire nel repertorio di cui al comma precedente come di seguito specificato:
a) i soci studenti ed ordinari con il proprio nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo/i. I soci possono appoggiarsi all’indirizzo dell’ente di appartenenza solamente se ente pubblico e/o di diritto pubblico e/o studio professionale. È escluso come indirizzo di appoggio quello di società di ingegneria e di progettazione, ditte commerciali, imprese, enti privati in genere. Non è ammessala divulgazione dei numeri di telefono e di fax, se non su espressa autorizzazione dei singoli soci;
b) i soci Enti con la propria denominazione e/o ragione sociale ed il proprio indirizzo/i. Nel caso che l’Ente abbia dei distaccamenti e/o filiali, questi per poter comparire nel repertorio, devono essere iscritti all’Associazione.
1.6. I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività, essere messi al corrente di attività e/o pubblicazioni, ricevere materiali di qualsiasi tipo, ottenere abbonamenti con sconti o gratuiti devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
1.7. Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui il versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di morosità, verrà considerato automaticamente decaduto e perderà ogni diritto.
1.8. Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere i materiali pregressi.
1.9. Trascorsi tre anni dalla morosità, l’ex socio può far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate. In questo caso si applicano le norme del presente articolo, nonché quelle dello Statuto qui richiamate, fatto salvo l’obbligo di sottoporre al parere del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) anche le richieste di re-iscrizione con la qualifica di socio studente o socio ordinario.
1.10. I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera o fax da inviare alla Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente, se costituita;
b) per decadenza a causa di morosità come previsto al precedente comma 1.7;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il CDN, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto.
1.11. L’espulsione può essere proposta al CDN, sia dal Consiglio Direttivo Sezionale competente territorialmente.
1.12. La delibera di espulsione deve essere assunta dal CDN.
1.13. I soci studenti e i soci ordinari, se espulsi, non possono essere riproposti. Il socio Ente espulso, qualora la causa di espulsione stia nei comportamenti del rappresentante dello stesso, può essere riproposto, su richiesta motivata dell’Ente, per una sola volta, con deliberazione assunta dal CDN a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a condizione che venga sostituito il delegato rappresentante dell’Ente stesso.

art.2 – QUOTE ASSOCIATIVE

2.1. Ogni anno l’Assemblea generale, su proposta del CDN, determina l’ammontare delle quote associative.
2.2. Le quote associative per i soci enti devono essere diverse da quelle dei soci studenti ed ordinari. Sono calcolate in base al numero di dipendenti/appartenenti del socio ente che usufruiranno dei servizi SIEP-IALE.
2.3. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, l’Assemblea di Sezione delibera eventuali supplementi di quote associative da destinare alla Sezione. Tale supplemento deve essere per i soci studenti ed ordinari diverso da quello dei soci enti.
2.4. Ogni anno l’Assemblea di Sezione, su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, può variare l’ammontare dei supplementi di quote associative di competenza della Sezione, dopo aver ottenuto l’assenso da parte del CDN.
2.5. Tutte le quote sociali sono riscosse dalle Sezioni, ove esistono, ed inviate alla sede centrale, per la parte di sua competenza, con scadenza trimestrale.

art.3 – SEDE

3.1. La sede centrale dell’Associazione come delle Sezioni può essere ubicata all’indirizzo di un socio persona fisica o presso il suo studio professionale, cooperativa di professionisti, ente pubblico.
3.2. Le sedi dell’Associazione, sia quella centrale che delle Sezioni, non possono essere ubicate presso ditte commerciali, imprese, società di progettazione e di ingegneria.

art.4 – ASSEMBLEA GENERALE

4.1. L’Assemblea Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.
4.2. Ciascun socio, in regola con le quote associative, nazionali e di Sezione, ha diritto ad un (1) voto.
4.3. Ciascun socio Ente, in regola con le quote associative, nazionali e di sezione, ha diritto ad avere una persona iscritta con diritto di voto.
4.4. Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di 2 (due)deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell’Assemblea prima dell’inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associative nazionali e di sezione.

art.5 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

5.1. L’elezione del CDN si svolge sulla base di una lista di candidature proposte dal CDN uscente.
5.2. La lista di cui al precedente comma 1, deve essere comunicata ai soci con circolare informativa almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria. Tale lista costituisce scheda di votazione.
5.3. La lista, così come proposta o con variazioni nominative volute dal socio votante, purché nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 dello Statuto, può essere votata da ciascun socio direttamente all’Assemblea ordinaria oppure con modalità di voto online o per posta, tali da garantire un voto segreto. È compito del CDN individuare ed indicare volta per volta le modalità più opportune, finalizzate ad aumentare la partecipazione al voto, ivi compreso il voto per posta o il voto online.
5.4. È facoltà del candidato alla elezione nel CDN esporre all’Assemblea il suo programma.
5.5. Per l’elezione dei membri del CDN non sono ammesse deleghe.
5.6. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri previsti dallo Statuto, nel rispetto delle specifiche norme dei commi 1 e 2 dell’art. 6 dello Statuto. In caso di parità prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.
5.7. Il CDN decide annualmente, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l’attività del Presidente, per i membri delle Commissioni e, in casi particolari, per i soci.

art.6 – PRESIDENTE

6.1. Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio Direttivo, può essere confermato nel triennio successivo, fino a un massimo di due mandati totali.
6.2. È facoltà del Presidente farsi rappresentare dal Vicepresidente ed in casi di particolare urgenza anche da altri soci.

art.7 – TESORIERE

7.1. Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato tutti gli atti amministrativi.
7.2. Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta, sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione.

art.8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

8.1. L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5 nel rispetto delle norme sulla composizione del Collegio previste dall’art. 10dello Statuto.
8.2. Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono ammesse deleghe.
8.3. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di revisori previsti dall’art. 10dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.

art.9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

9.1. Possono essere eletti Probiviri i soci effettivi che abbiano i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 4 anni;
b) conoscenza delle principali norme del Codice Civile e fiscali riguardanti le associazioni.
9.2. L’elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 11, nel rispetto delle norme sulla sua composizione di cui all’art. 11 dello Statuto ed al precedente primo comma.
9.3. Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri non sono ammesse deleghe.
9.4. Risultano eletti i candidati con il maggior numeri di voti nominali sino al numero massimo di Probiviri previsti dall’art. 11 dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione.
9.5. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi di indagini.
9.6. È facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi assistere da un socio effettivo

art.10 – GRUPPI DI LAVORO

10.1. La formazione dei gruppi di lavoro può essere richiesta da almeno tre soci in regola con le quote associative.
10.2. Dopo la delibera di approvazione del GDL da parte del consiglio direttivo i soci che hanno richiesto di aderire al GDL votano un responsabile.
10.3. Ogni GDL redige annualmente una relazione sull’attività svolta e la invia al CDN.
10.4. Qualora il gruppo non svolga alcuna attività o non invii alcuna relazione al CDN per due anni consecutivi è automaticamente sciolto. Il CDN darà informazione dello scioglimento.

art.11 – SEZIONI

11.1. La costituzione di Sezioni Regionali, interregionali e provinciali è disciplinata dall’art. 14 dello Statuto. Essa è deliberata dal CDN a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11.2. La richiesta di costituzione della Sezione deve essere avanzata al CDN e sottoscritta da almeno dieci (10) soci per le Sezioni Regionali o Interregionali e da cinque (5) soci per le Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano.
11.3. La formale costituzione delle Sezioni avviene per atto redatto da notaio o per verbale di costituzione registrato presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente.
11.4. Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionali e di ciò deve farsi espressa menzione nell’atto costitutivo. Debbono dotarsi di Regolamento proprio, non in contrasto con quello Nazionale e con lo Statuto. Il Regolamento di Sezione, soggetto a ratifica del CDN, deve essere allegato all’atto costitutivo della stessa e deve prevedere l’obbligo di ogni socio a far parte della Sezione competente territorialmente.
11.5. È obbligo delle Sezioni avere bilancio proprio ed essere titolari di codice fiscale, da richiedere alle autorità competenti, diverso da quello dell’Associazione nazionale.
11.6. Sono organi della Sezione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, di cui almeno 3 scelti tra i soci ordinari;
• il Presidente;
• i Revisori dei conti in numero di due.
11.7. Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente di Sezione è scelto tra i componenti soci ordinari.
11.8. Il Consiglio Direttivo di Sezione dura in carica tre (3) anni.
11.9. Le Sezioni riscuotono le quote associative nazionali ed eventuali supplementi di quote deliberate dall’Assemblea di Sezione.
11.10. Il CDN stabilirà con delibera l’eventuale percentuale delle quote che resteranno alle Sezioni. Tale percentuale potràvariare a discrezione del CDN.
11.11. È fatto obbligo alle Sezioni di trasmettere copia degli atti e documenti da esse redatti, delle convocazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione alla sede nazionale ed alle Sezioni già costituite.
11.12. È facoltà delle Sezioni predisporre per i propri soci servizi particolari, abbonamenti o quant’altro il Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea di Sezione ritenesse opportuno.
11.13. In caso di organizzazione di attività didattiche, corsi, seminari, escursioni tecniche ed esercitazioni pratiche, è facoltà della Sezione dare precedenza nell’iscrizione ai soci della Sezione medesima, ma è altresì fatto obbligo comunicare l’indizione di tali attività e le relative modalità di svolgimento alla sede centrale dell’Associazione ed alle altre Sezioni, precisando il numero massimo di soci non iscritti alla Sezione organizzatrice che possono essere ammessi alla specifica attività.
11.14. Per la sola Sezione Provinciale di Bolzano-Alto Adige / Bozen-Südtirol è ammesso l’uso equiparato della lingua tedesca.

art.12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

12.1. Modifiche al presente Regolamento possono essere introdotte dall’Assemblea straordinaria da convocarsi secondo quanto previsto dall’art. 5dello Statuto. Le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.
12.2. Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal CDN o da Consigli Direttivi di Sezioni. Tali modifiche, se non proposte dal CDN, vanno votate dallo stesso prima dello svolgimento dell’Assemblea.